Targhe professionali (U): chi può usarle e per quali tragitti?  

Chi viaggia spesso sulle strade avrà di certo già notato delle targhe che terminano con la lettera U.
Solitamente chiamate «U» o «di prova», la loro denominazione ufficiale è «targhe professionali». Ma chi può effettivamente usarle e per quali tragitti? In questo articolo facciamo chiarezza sulle targhe professionali, spiegando chi può guidare i veicoli che ne sono provvisti e per quali scopi.

Le persone che possono circolare con la targa professionale e gli usi consentiti sono elencati nell’ordinanza del 20 novembre 19592 sull’assicurazione dei veicoli (OAV). Entrambi gli elenchi sono esaustivi.  

Possono guidare veicoli muniti di targa professionale esclusivamente le seguenti persone:  

  • titolari o impiegati dell’azienda (officine o saloni); 
  • congiunti dei titolari o dei dirigenti dell’azienda, se vivono in comunione domestica con essi;  
  • altre persone incaricate dal titolare o dal dirigente dell’azienda (l’autorizzazione scritta va conservata nel veicolo), se il trasferimento di un veicolo è effettuato nell’interesse dell’azienda; 
  • potenziali acquirenti. 

Queste persone sono autorizzate a utilizzare le targhe professionali per gli scopi seguenti:  

  • trainare veicoli o soccorrerli in caso di panne; 
  • provare veicoli su cui sono state eseguite riparazioni e trasformazioni; 
  • provare veicoli nuovi (da parte del costruttore o dell’importatore); 
  • consentire a esperti di esaminare veicoli; 
  • presentare veicoli all’esame ufficiale (e i tragitti necessari); 
  • altri viaggi a titolo gratuito. 

Il potenziale acquirente Mario Rossi può quindi provare l’auto dei suoi sogni usando le targhe U. Se la sua auto ha un guasto e deve essere trainata, il servizio di assistenza stradale può apporre le targhe U e trasportarla all’officina più vicina. Al termine della riparazione l’officina può applicare le proprie targhe U e fare un giro di prova con il veicolo. Infine, il dipendente dell’officina può portare l’auto riparata, sempre munita di targhe U, al domicilio del signor Rossi. Tutto questo non è un problema.  

Quello che non si può fare è partire per un’escursione durante il fine settimana o recarsi all’outlet più vicino per fare shopping. Anche in presenza dell’autorizzazione dell’officina o del salone, manca l’interesse di questi ultimi per tale tragitto, che non può nemmeno essere definito un trasferimento.  

E all’estero?  

Ai veicoli circolanti in ambito internazionale si applicano le disposizioni della Convenzione dell’8 novembre 19681 sulla circolazione stradale (Convenzione di Vienna), firmata sia dalla Svizzera che da tutti i Paesi confinanti e che disciplina la circolazione transfrontaliera. La Convenzione si applica inoltre agli altri Stati contraenti, che non confinano direttamente con la Svizzera. Per conoscere i Paesi che hanno aderito alla Convenzione, consultare il link seguente: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/402_402_402/it#scope_u1

La Convenzione di Vienna stabilisce che i veicoli in circolazione internazionale devono essere, tra l’altro, immatricolati. Il certificato di immatricolazione (licenza di circolazione) deve contenere alcuni dati minimi, come ad esempio il numero di telaio e la data della prima messa in circolazione. Queste informazioni non sono riportate nella licenza di circolazione collettiva utilizzata per le targhe professionali. Di conseguenza, i veicoli con targhe U vengono bloccati già alla dogana, al passaggio della frontiera. I conducenti che attraversano comunque il confine con targhe U rischiano di essere fermati nel Paese e di ricevere una multa; nel peggiore dei casi, il veicolo e/o la licenza di condurre potrebbero essere ritirati per impedire il proseguimento del viaggio senza l’autorizzazione delle autorità.  

Peculiarità 

La Svizzera ha stipulato un accordo bilaterale con la Germania e l’Italia che consente l’attraversamento del confine con targhe professionali.  

Germania

Tra la Germania e la Svizzera è stato siglato un accordo di esecuzione secondo il quale entrambi i Paesi si impegnano ad accettare sul proprio territorio l’utilizzo provvisorio di targhe professionali dell’altro Stato. In virtù di tale accordo, un veicolo provvisto di targa U svizzera può quindi essere utilizzato in Germania, sebbene la licenza di circolazione collettiva non sia effettivamente conforme alla Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale. L’accordo vale su tutto il territorio nazionale di entrambi gli Stati, senza limitazioni geografiche, ma si applica esclusivamente ai tragitti di prova e ai trasferimenti. I viaggi privati con targhe professionali svizzere non sono consentiti in Germania.  

Italia

L’accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Italia consente di effettuare prove su strada e trasferimenti di veicoli nuovi di fabbrica dalla Svizzera all’Italia, ma entro un raggio massimo di 100 chilometri dalla frontiera.  

Anche in questo caso sono esclusi i viaggi privati.  

Paesi senza accordo bilaterale e che non rientrano nella Convenzione di Vienna 

La Spagna non ha aderito alla Convenzione di Vienna e non ha sottoscritto alcun accordo bilaterale con la Svizzera. Per le questioni relative alla circolazione internazionale tra Svizzera e Spagna si applica quindi la Convenzione internazionale del 24 aprile 19263 per la circolazione degli autoveicoli, la quale non si esprime esplicitamente sulle targhe professionali ma richiede un certificato internazionale per il veicolo, in cui deve essere riportato il numero del telaio. Poiché tale indicazione è assente nelle licenze di circolazione collettive, si può dedurre che in Spagna non sono consentiti viaggi con targhe professionali e si corre il rischio che venga negato l’attraversamento del confine o comminata una sanzione in un secondo momento (multa, sequestro del veicolo, ritiro della licenza di condurre).  

In conclusione, si può affermare che in Svizzera la circolazione con targhe professionali è consentita e assicurata con alcune restrizioni. Di norma, tuttavia, tali tragitti sono riservati alle aziende del settore dei veicoli a motore, per le quali sono state originariamente introdotte le targhe professionali.  

Quellen:
1.Convenzione dell’8 novembre 1968 sulla circolazione stradale (Convenzione di Vienna) https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/402_402_402/it 

2.Ordinanza del 20 novembre 1959 sulla circolazione dei veicoli art. 24 Uso delle targhe e art. 25 Persone autorizzate 

3. Convenzione internazionale del 24 aprile 1926 per la circolazione degli autoveicoli https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/46/720_741_752/it