Incidente della circolazione e-bike – auto

Capelli al vento, il ciclista pedala sulla sua bicicletta come se niente fosse. Perso nei suoi pensieri, non si accorge che sta prendendo velocità e si impegna troppo bruscamente in una curva a destra.

Perde il controllo della sua bicicletta elettrica e sbanda sulla corsia opposta cadendo. Il ciclista collide quindi con un’automobile che circolava correttamente in senso opposto e che, nonostante una frenata d’emergenza, non ha potuto evitare l’impatto. Nella sua sfortuna, il ciclista è stato fortunato: i danni sono solamente materiali. Il ciclista accetta pienamente di essere responsabile dei danni materiali causati al veicolo, ma è gradevolmente sorpreso quando la sua compagnia d’assicurazione lo informa che anche lui riceverà un risarcimento parziale per i danni subiti dalla sua bicicletta.

Spiegazione.
Questo caso rientra nell’ambito della cosiddetta collisione di responsabilità. Si procede allora alla ponderazione delle diverse norme che regolano la responsabilità civile e alla ripartizione dei danni tra le
persone coinvolte. Il ciclista risponde ai sensi del Codice delle Obbligazioni (articolo 41 CO), mentre il detentore del veicolo a motore è civilmente responsabile per la responsabilità causale aggravata ai sensi
della Legge sulla Circolazione Stradale (articolo 58 LCStr). Pertanto, anche se il suo comportamento è irreprensibile, il detentore di un veicolo deve assumersi una parte dei danni causati a terzi a causa del
rischio d’esercizio del veicolo. La parte di responsabilità dipende da vari fattori (colpa, velocità, massa, ecc.) e deve essere valutata caso per caso. In qualità di specialisti in materia di rivalse, siamo abituati ad affrontare questo genere di problematiche.


Saremo dunque lieti di occuparci di tutte le vostre questioni complesse di responsabilità e di rivalsa, in
modo che possiate concentrarvi sulle attività che più vi stanno a cuore. Non esitate a contattarci.